STATUTO ALISAIL SSD A RL
Articolo 1 Denominazione sociale
1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, c.c. e
dall’articolo 6, d.lgs. n. 36/2021, la società a responsabilità limitata,
denominata “ALI SAIL Società SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA”, in forma abbreviata “ALISAIL SSD A
RL” (d’ora in poi “Società”).
La Società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10, d.lgs.
n.36/2021 e l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive
dilettantistiche (RNASD). 1.2. Nella denominazione, negli atti e nella
corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Società sportiva
dilettantistica”, anche in acronimo “SSD”.
Articolo 2 Sede e domicilio dei soci
2.1. La sede legale della Società è in Roma.
2.2. La variazione dell’indirizzo della sede, purché nello stesso Comune,
potrà essere deliberata dall’organo amministrativo senza che questo
costituisca modifica del presente Statuto.
2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia
amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero.
2.4. La Società trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo, all’ente affiliante una dichiarazione riguardante l’aggiornamento
dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, d.lgs. n. 39/2021, l’aggiornamento degli
amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno
precedente.
2.5. Il domicilio dei soci per i rapporti con la Società è quello risultante dal
Libro soci che viene espressamente istituito, con l’obbligo per i soci di
comunicare l’indirizzo di posta elettronica dove ricevere le comunicazioni
sociali. A tal fine, i soci eleggono domicilio all’indirizzo indicato nel Libro
Soci.
Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e
del proprio indirizzo di posta elettronica.
Articolo 3 Scopo ed oggetto sociale
La Società non ha scopo di lucro. In conformità a quanto stabilito dalle
vigenti leggi in materia e facendo salvi i casi previsti, è vietata qualunque
distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominati, ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori
e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di
qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.
La Società destina eventuali utili e o avanzi di gestione unicamente per lo
svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
3.2. La Società esercita in via stabile e principale:
– l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi
dell’articolo 7.1, lettera b, d.lgs. n. 36/2021, le attività di formazione,
orientamento, didattica e servizi educativi;
– la preparazione e l’assistenza agli utenti per l’esercizio dell’attività sportiva
dilettantistica, la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella
accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle principali federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata,
Allegato “A”
Repertorio n. 2919
Raccolta n. 2204
alle quali intenderà affiliarsi.
La Società promuoverà l’attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti,
l’esercizio fisico strutturato e l’attività fisica adattata quali strumenti idonei a
consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione
fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva
corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di
ottenere risultati nelle varie competizioni a tutti i livelli, di acquisire stili di
vita corretti e funzionali all’inclusione sociale, alla promozione della salute,
al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico, sia nelle
persone sane sia nelle persone affette da patologie.
La Società persegue il fine morale di realizzare la crescita, il miglioramento
ed il benessere psico-fisico della persona attraverso il rapporto con il mare e
con la natura, promuovendo la pratica degli sport nautici, la navigazione, la
formazione, l’educazione e la conoscenza in tutti gli ambiti che riguardano
l’interazione tra l’uomo ed il mare, ponendo particolare attenzione alle
categorie più deboli ed esercitando la propria azione in favore delle giovani
generazioni e delle persone diversamente abili.
Più in particolare, la Società promuove, realizza e gestisce, sia in Italia sia
all’estero, ogni forma di pratica sportiva connessa al mare, a vela o a motore,
attività di formazione, orientamento, didattica, attività educativa, corsi,
programmi di allenamento ad ogni livello, sia agonistico che non agonistico,
scuola nautica e di formazione, anche professionale. In tale ambito, la Società
potrà organizzare corsi teorici e pratici di navigazione, anche finalizzati
all’ottenimento della patente nautica, di ogni ordine e grado, inclusi titoli di
abilitazione professionale nel contesto delle professioni legate all’economia
del mare, il tutto nel rispetto della normativa vigente, dell’art. 49 septies del
D.Lgs 171/2005, con successive modiche e integrazioni del “Codice della
Nautica”.
La Società potrà anche organizzare e gestire servizi educativi, nelle scuole,
negli istituti tecnici, di ogni ordine e grado, nei centri di formazione, con
particolare attenzione all’istruzione nei confronti di giovani e di persone
diversamente abili, attraverso percorsi di orientamento, corsi didattici e/o di
formazione, anche professionale, in tutte le materie connesse alle attività di
cui al presente oggetto; a titolo esemplificativo e non esaustivo: sicurezza in
mare, cantieristica e attrezzistica navale, marinaio, hostess e cuoco di bordo,
meccanico, primo comando e comando da diporto di II classe, primo
soccorso, corsi GMDSS-VHF SRC, BLSD nautico.
La Società potrà organizzare, sia in Italia che all’estero, tutte le attività
strumentali a favorire la pratica sportiva e la promozione del movimento
sportivo della vela, potrà organizzare e/o partecipare ad ogni forma di
competizione sportiva, agonistica e non, a titolo esemplificativo: regate,
raduni, campi velici, crociere scuola.
La Società potrà inoltre organizzare workshop, manifestazioni sportive,
culturali, ludiche e ricreative, organizzare campagne promozionali con lo
scopo ultimo di incentivare il tesseramento e l’accesso agli sport nautici.
Nelle citate attività la Società potrà impiegare a qualsiasi titolo le
imbarcazioni e gli impianti sportivi, anche di terzi, che si rendessero utili al
perseguimento dello scopo sociale.
La Società, nei limiti previsti dall’art. 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive
modiche e integrazioni, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale,
le seguenti ulteriori attività:
– curare lo svolgimento di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in
tema nautico e/o affine;
– procurare per i tesserati e i clienti le migliori condizioni per l’esercizio degli
sport nautici;
– garantire assistenza e consulenza nautica rivolta ai tesserati e clienti;
– utilizzare natanti, imbarcazioni e navi, anche a vela, mediante la stipula di
contratti di locazione e noleggio, con e senza equipaggio, comodati d’uso,
charter nautico;
– di costruzione, ripristino, allestimento e gestione, anche di flotte;
– svolgere attività di intermediazione, anche quale mediatore marittimo, per
l’acquisto, vendita, noleggio e ormeggio di imbarcazioni e natanti;
– svolgere attività di consulenza nautica e di agenzia pratiche nautiche;
– attività di gestione, conduzione e manutenzione delle imbarcazioni e delle
attrezzature sportive impiegate, delle vele, degli armi ed in generale delle
flotte, inclusa la piccola cantieristica;
– vendita di abbigliamento e accessori sportivi;
– attività di allestimento, gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti di
ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet, la vendita di alimenti e bevande attinenti
ed accessorie ad attività istituzionali.
Per l’attuazione dell’oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi sociali,
la Società potrà:
– costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili e
impianti sportivi sia pubblici che privati;
– assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, sia pubblici che privati,
ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli
impianti, delle imbarcazioni e delle attrezzature, sia di proprietà, sia in
concessione, anche da enti pubblici oppure in locazione da privati, con la
possibilità di concedere a terzi l’uso ovvero l’utilizzo, a qualsiasi titolo,
anche parziale o temporaneo;
– svolgere attività di allestimento e gestione di stabilimenti balneari, servizi
ed attività culturali, turistiche ricreative legate e/o collegate all’attività
sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello
sport dilettantistico, ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi
convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
– promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando
modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
-svolgere attività pubblicitaria e promozionale, ricevere e concedere,
sponsorizzazioni, organizzare e gestire campagne pubblicitarie e
promozionali in proprio e per conto di terzi.
– sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o
associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica
nell’ambito dei programmi delle Federazioni sportive Nazionali;
– gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui
sopra, anche attraverso l’acquisizione di nuove concessioni per l’esercizio
dell’attività sportiva e ricreativa.
La società potrà accedere a tutti i contributi nonché ai finanziamenti agevolati
previsti dalle leggi emanate ed emanande dall’Unione Europea, dallo Stato e
dagli enti locali.
La Società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non
prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell’oggetto
sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari,
finanziarie, anche contraendo mutui o finanziamenti in genere, partecipare a
gare di appalto, sia pubbliche, sia private, anche per la gestione di impianti
sportivi, sia in Italia che all’estero, inclusi bandi, anche pubblici e in generale
da qualunque soggetto promossi, sia in Italia che all’estero, prestare garanzie
sia reali, sia personali a garanzia di proprie obbligazione nonché di terzi.
La Società potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e
partecipazioni in altre imprese, enti, Società o consorzi di imprese aventi
oggetto analogo, affine o connesso al proprio, comunque nel rispetto della
legge.
La società inoltre potrà svolgere attività per conto del Coni e di federazioni
sportive nazionali e locali, di enti di promozione sportiva, nonché di ogni
altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
dilettantistiche e/o ricreative.
La Società intende affiliarsi alle principali Federazione italiane e
internazionali maggiormente rappresentative, accettando sin d’ora,
incondizionatamente, di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del
CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport, nonché, allo statuto e ai
regolamenti delle Federazioni e degli Organismi sportivi presso i quali
provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero
adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare
attinenti all’attività sportiva.
Articolo 4 Durata
La Società è costituita fino al 31 Dicembre 2050.
Articolo 5 Capitale sociale
5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero
zero).
Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in
sede di aumento del capitale sociale stesso, beni in natura e tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione
d’opera o di servizi a favore della Società; la delibera di aumento di capitale
deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi
indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Eventuali utili e avanzi sono
destinati all’attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a
incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche
indiretta, degli utili e avanzi digestione, fondi e riserve comunque denominati
in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto, salve le previsioni di legge in materia.
5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi
conferimenti in denaro o in natura, in forza di deliberazione dell’assemblea
dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente
Statuto.
In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi
conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle
partecipazioni da essi possedute.
Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di
aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’organo
amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle
nuove partecipazioni.
Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso
dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di
aumento di capitale non optato dagli altri soci.
Laddove l’aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote
inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi
dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento
stessa.
È attribuita all’assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che
l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova
emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla
decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal
presente statuto.
5.3. Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge,
mediante deliberazione dell’assemblea dei soci, da adottarsi con le
maggioranze previste per la modifica dello statuto.
In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi
di
distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.
Articolo 6 Apporti e finanziamenti dei soci
6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell’organo
amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale,
versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano
raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia bancaria e creditizia.
6.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono
essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione al capitale sociale e, ove non sia diversamente pattuito, si
considerano improduttivi di interessi.
6.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la
disposizione dell’articolo 2467, c.c..
Articolo 7 Partecipazioni
7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai
conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l’articolo
2468 c.c..
Articolo 8 Trasferimento delle quote di partecipazione
8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto
tra vivi. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di
continuare nella Società come soci, purché rappresentati da una persona
scelta di comune accordo tra essi.
Articolo 9 Recesso del socio
9.1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Società.
9.2. Si applica l’articolo 2473, c.c.
9.3. Il socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione
all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con
ricevuta di ritorno.
9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione.
Articolo 10 Rimborso della partecipazione del socio receduto – Esclusione
10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria e in considerazione
della legislazione speciale in materia di Società sportive dilettantistiche e
della particolare natura della Società, priva di alcun fine di lucro, i soci che
recedono dalla Società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso in
relazione alle riserve del patrimonio sociale ed ai dividendi maturati, salvo
quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2021.
Articolo 11 Esclusione del socio
11.1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori
fondativi della Società il socio, ai sensi dell’articolo 2473-bis, c.c., può essere
escluso con decisione dell’Assemblea dei soci comunicata all’interessato a
cura degli amministratori.
La deliberazione dell’assemblea deve contenere la specificazione dei motivi
di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera
raccomandata A.R.,o messaggio di posta elettronica certificata, a cura degli
amministratori, al socio escluso.
L’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della
notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non
proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.
11.2. L’esclusione deve risultare da decisione dell’assemblea presa a
maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio
con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di
assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato,
l’assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.
11.3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile,
costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti
specifiche circostanze:
– la distrazione da parte del socio di fondi della Società per finalità personali;
– la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori
dalla Società;
– l’assoggettamento del socio a procedura concorsuale;
– la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di
sostegno del socio;
– mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato
come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di
capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
– mancato consenso da parte del socio al rilascio di una fideiussione bancaria
o altra garanzia personale, quando il finanziamento è considerato essenziale
per lo svolgimento dell’attività economica;
– svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della
Società; pignoramento della quota del socio;
– sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d’opera o trasferire
la proprietà del bene conferito in natura.
11.4. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio
oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l’esclusione
dovrà essere pronunziata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo
2287, c.c..
11.5. In caso di esclusione il socio perde il diritto a rimborso della quota di
partecipazione sottoscritta e versata.
Articolo 12 Organi sociali
12.1. Sono organi della Società:
– l’Assemblea dei soci;
– l’organo amministrativo;
– l’organo di revisione e controllo, laddove nominati.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Società. L’Assemblea,
regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le
sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione
sono i legali rappresentanti della Società di fronte ai terzi e in giudizio.
Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della Società
entro i limiti delle rispettive deleghe.
Articolo 13 Diritto di voto
13.1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il
proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza
discriminazione alcuna.
13.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio
debitore.
13.3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.
13.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea
possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta
da conservare fra i documenti della Società.
13.5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo tre soci deleganti.
13.6. I soci, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non
godono del diritto di voto.
Articolo 14 Decisioni dei soci
14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla
loro approvazione.
14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
– l’approvazione del bilancio;
– la nomina degli amministratori;
– la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del
collegio
sindacale o del revisore;
– le modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 2480, c.c.;
– la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell’oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3 o
una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
– la decisione di mettere in liquidazione la Società nonché la trasformazione,
fusione, scissione, cessione d’azienda o di un ramo d’azienda e scioglimento
volontario;
– la decisione in ordine all’esclusione dei soci deliberata dal consiglio;
– l’adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente Statuto e qualsiasi
altra competenza attribuita dal presente Statuto.
14.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:
– mediante deliberazione assembleare;
– mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e
dai soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, purché
dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento
oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori
devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera
raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l’oggetto della decisione
e l’invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far
pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8
(otto) giorni dal ricevimento della stessa.
La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il
consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale
sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere
conservata tra gli atti della Società; ai fini del calcolo delle maggioranze,
l’astensione del socio è valutata come voto negativo.
Le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo oppure al
compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione
dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso
con deliberazione assembleare.
È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta
richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno
1/3 (un terzo) del capitale sociale.
14.4. Si applica l’articolo 2479-ter, c.c., per le decisioni dei soci non
conformi al presente statuto.
Articolo 15 – Assemblea dei soci, convocazione
15.1. L’assemblea è convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente
del Consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli
amministratori o di loro inattività, l’Assemblea può essere convocata dal
collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3
(un terzo) del capitale sociale.
L’Assemblea viene convocata ogni qual volta l’Amministratore Unico o il
Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno e comunque almeno
una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine
di 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura e all’oggetto della Società.
15.2. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché
nel territorio nazionale come riportato nell’avviso di convocazione.
15.3. L’Assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno
5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con avviso trasmesso
per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all’indirizzo risultante
agli atti della Società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell’avviso di
convocazione sul sito istituzionale.
15.4. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare nonché le modalità di
accesso in caso di riunioni da remoto. Nell’avviso di convocazione potrà
essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui
nella adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea risultasse
legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello
stesso giorno della prima.
15.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si intende
regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale, e
tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o
informati e nessuno di essi si oppone alla trattazione degli argomenti.
Articolo 16 Presidenza dell’Assemblea e verbale
16.1. L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ovvero, in caso di
nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di
loro assenza, da altra persona eletta dall’Assemblea stessa.
16.2. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.
16.3. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione
della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e
regolare lo svolgimento dell’assemblea e accertare e proclamare i risultati
delle votazioni.
Articolo 17 Intervento in assemblea e rappresentanza
17.1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci che, alla data
dell’assemblea stessa, risultano iscritti nel Libro soci.
17.2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche
da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell’articolo
13.4 e 13.5. del presente statuto.
17.3. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata
dalla Società.
Articolo 18 Audio/video assemblee
18.1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in
più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge,
cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
18.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà
essere predisposto il foglio delle presenze.
È in ogni caso necessario che:
– risultino presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della
riunione;
– vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di
regolare lo
svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle
votazioni;
– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
– venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di
opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti,
da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione
e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del
giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
In presenza dei suddetti presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel
luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della
riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo
libro.
18.3. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio
collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il
Presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti
presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati.
Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle
proprie funzioni.
Articolo 19 Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto
19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso
espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato
a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata
informazione.
19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di
decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo
articolo 20.
19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio
ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata
approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del
procedimento, sarà considerata voto contrario.
19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono
essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 20 Quorum costitutivi e deliberativi
20.1. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la
presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la
maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in
prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci presenti o rappresentati.
20.2. L’Assemblea convocata per deliberare in ordine alle decisioni
concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di
compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,
delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di
una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei soci presenti o
rappresentati.
Articolo 21 Amministrazione
Articolo 21.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico, socio o
non socio, ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a
un massimo di 5 (cinque) membri, soci o non soci, il cui numero viene
stabilito con decisione dei soci.
All’Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di
amministrazione spetta la rappresentanza generale della Società.
All’atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la
quale può anche essere indeterminata.
Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise
dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di
cessazione e i relativi effetti.
Ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 36/2021, la carica di amministratore è
incompatibile con qualsiasi altra carica in altre Società o associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva
nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.
Non possono essere nominati amministratori della Società o, se nominati,
decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di
provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle
federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la
Società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione
temporanea da parte delle autorità sportive, l’amministratore colpito dal
provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla
sospensione comminata dall’autorità sportiva.
Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie
con il CONI, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri
organismi riconosciuti dal CONI. Si applica l’articolo 2475-ter, c.c., in
materia di conflitto di interessi.
Articolo 21.2. Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con
propria decisione all’atto della nomina degli amministratori, elegge il
Presidente ed eventualmente un Vicepresidente e il Presidente onorario.
Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante
adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le
riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui
all’articolo 18 del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale
o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del
Presidente, del Vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne
faccia richiesta per iscritto.
Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso
spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che la ricezione è
avvenuta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la
convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida
comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta
almeno ventiquattro ore prima della riunione.
In assenza di formale convocazione, l’adunanza si considera comunque
valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o
impedimento accertato dagli altri membri del Consiglio, dal Vicepresidente,
ovvero dall’amministratore più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra
estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a
maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 21.3. L’Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, e il
Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la
legge riserva all’esclusiva competenza dei soci. All’organo amministrativo
spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
fusione o scissione.
È possibile attribuire deleghe all’interno dell’organo amministrativo.
In particolare, l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio
di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel Registro delle Imprese.
Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, d.lgs. n.
36/2021 e 6.3, d.lgs. n. 39/2021 per l’aggiornamento telematico dei dati
societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31
gennaio dell’anno seguente.
Articolo 21.4. La rappresentanza legale della Società spetta
all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
o a eventuali amministratori delegati.
I componenti dell’organo amministrativo destinatari di provvedimenti
disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di
promozione sportiva a cui la Società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare
alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli
organi sportivi federali.
Articolo 21.5. Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto
dall’articolo 8, d.lgs. n. 36/2021 e dalle disposizioni di qualunque natura
comunque vigenti nell’ambito dell’ordinamento sportivo dilettantistico, può
essere attribuita un compenso o una indennità, oltre al rimborso spese
sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione
valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione
stessa.
Sempre nei limiti di legge e delle disposizioni di qualunque natura comunque
vigenti nell’ambito dell’ordinamento sportivo dilettantistico, i soci possono
inoltre assegnare all’organo amministrativo una indennità per la cessazione
del rapporto. Le indennità agli amministratori potranno essere costituite,
verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo
nell’ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione
coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale, ai sensi delle
vigenti normative, e dovranno essere assegnate rispetto all’impegno richiesto
e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della
Società.
Articolo 22 Organo di controllo
22.1. L’Assemblea dei soci può nominare l’organo di controllo, sia esso
monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2,
c.c. e 2399, c.c..
Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest’ultimo è composto da tre
sindaci effettivi e due supplenti.
22.2. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di
cui all’articolo 18 del presente Statuto.
22.3. I sindaci vigilano e monitorano sull’osservanza delle disposizioni di
legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al d.lgs. n. 231/2001, se
adottati, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo-amministrativo-contabile
della Società.
22.4. Si applica l’articolo 2477 c.c. per quanto non previsto dal presente
articolo.
Articolo 23 Libri sociali obbligatori
23.1. La Società deve tenere i seguenti libri sociali:
– libro delle decisioni dei soci ai sensi dell’articolo 2478 comma 1, n. 2, c.c.:
– libro delle decisioni del consiglio di amministrazione;
– libro delle decisioni dell’organo di controllo;
– libro soci
– libro giornale;
– libro degli inventari.
Articolo 24 Bilancio
24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
24.2. Alla fine di ciascun esercizio l’organo amministrativo procede alla
formazione del bilancio sociale a norma di legge.
24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l’approvazione, entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando la Società sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale, con le
modalità di cui all’articolo 2364, c.c., l’assemblea potrà essere convocata
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
24.4. L’organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera
dell’assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell’articolo 2478-bis, c.c.
Articolo 25 Divieto di distribuzione degli utili
25.1. Come indicato negli articoli 3.1 e 5.1 del presente statuto è fatto divieto
di distribuzione degli utili e avanzi di gestione anche ai sensi dell’articolo
148, comma 8, d.P.R. n. 917/1986.
25.2. Considerata l’assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di
distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili
netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da
destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale
sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra
i soci neanche in caso di scioglimento della Società.
Articolo 26 Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione
d’azienda
26.1. La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di
legge.
26.2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la
scissione, la cessione d’azienda o di un ramo d’azienda della Società avrà
luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo
VIII, libro V, c.c..
26.3. L’Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello
Statuto:
a) nomina uno o più liquidatori;
b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di
liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti
alla
cessione dell’azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o
diritti, o di blocchi di essi;
e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi
compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del
miglior realizzo;
f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.
L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità
richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al
capoverso precedente.
In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all’articolo 2485,
c.c. e le facoltà ex articolo 2486, c.c..
Articolo 27 Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi
In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della
qualifica di Società sportiva dilettantistica il patrimonio residuo, dedotte le
quote di capitale sottoscritte e versate dai soci, è devoluto, conformemente a
quanto previsto dall’art. 7, d.lgs. n. 36/2021, ad altre Società e associazioni
sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi,
salvo diversa destinazione di legge.
Articolo 28 Lavoratori e volontari
28.1. I lavoratori sportivi nella Società hanno diritto ad un trattamento
economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss., d.lgs. n. 36/2021, e
successive modificazioni e integrazioni, secondo il principio di pari dignità e
opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro
nell’impresa. Ai lavoratori subordinati e ai volontari si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia.
Disposizioni finali Articolo 29
29.1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o
EPS a cui la Società è affiliata e sono rappresentati da:
a) atleti;
b) dirigenti sociali e soci di Società affiliate;
c) giudici/arbitri;
d) dirigenti;
e) tecnici, istruttori;
f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata.
La Società, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire
ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati.
I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la Società è affiliata,
dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle
strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa,
didattica e promozionale.
Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non
presta personalmente il proprio assenso.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a
quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 d.lgs. n. 36/2021 e
successive modificazioni e integrazioni
Articolo 30 Clausola compromissoria
Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale
previsto dai regolamenti della Federazione di appartenenza nel rispetto delle
disposizioni inderogabili di legge. A tal fine troveranno applicazione le
norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai
vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di
appartenenza, sempreché essi risultino conformati alle inderogabili
disposizioni di legge.
Articolo 31 Rinvio
31.1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali,
valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di Società a
responsabilità limitata e quanto previsto dall’ordinamento in materia di sport
dilettantistico.
